STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“COMPAGNIA ARCIERI DI TREVISO”

TITOLO I

Costituzione, denominazione e sede sociale

Art. 1 

Nel 1956 il Sig. POLO rag. Paolo costituiva in Treviso la prima associazione italiana d’amatori del tiro con l’arco, tuttora esistente ed operante. 

Essa è un’associazione sportiva dilettantistica, operante ne settore sportivo, ricreativo e culturale, senza fini di lucro, e non svolge attività commerciale. 

Dal 1961 aderisce alla FITARCO (Federazione Italiana Tiro con l’Arco), affiliata al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e relative strutture periferiche. 

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, alle leghe sportive e simili, sia nazionali sia locali.

Art. 2 

Tale associazione, con sede in Treviso, in via Marco Foscarini, 23, è denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COMPAGNIA ARCIERI DI TREVISO” ed è retta a gestione autonoma. 

TITOLO II

Oggetto dell’attività 

Art. 3 

La “Compagnia” è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ovvero nel pieno rispetto dei principi di democrazia e uguaglianza dei diritti tra associati. 

La “Compagnia” è apolitica e non ha fini di lucro e opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi e per promuovere e sviluppare la pratica del Tiro con l’Arco rispettando i regolamenti della FITARCO.

Art. 4 

La “Compagnia” si propone di:

  • promuovere e sviluppare l’attività sportiva dilettantistica del Tiro con l’Arco e delle attività sportive di supporto all’attività principale. 
  • gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere. 
  • organizzare squadre sportive o singoli atleti per la partecipazione a campionati, gare, manifestazioni e iniziative di tiro con l’arco e altre discipline sportive. 
  • promuovere l’attività didattica, ossia indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi. 

Inoltre la “Compagnia”, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

  • attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive.
  • allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative, riservando le somministrazioni ai propri Soci.
  • organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei Soci.
  • esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

TITOLO III

Soci

Art. 5 

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Sono soci onorari di diritto “pro tempore” il Prefetto di Treviso, il Sindaco della città di Treviso, il Presidente della Provincia di Treviso, il Presidente dell’Ente Provinciale per il Turismo di Treviso, il Presidente della Federazione Provinciale del CONI e tutti coloro che si siano resi altamente meritevoli in seno alla “Compagnia”.- 

Art. 6 

Chi intende essere ammesso come Socio, dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto ed a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi della “Compagnia”. 

All’atto dell’iscrizione sarà rilasciata tessera e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio e tesserato FITARCO. 

Le domande di ammissione, da inviare al Presidente, vengono esaminate ed accettate dal Consiglio.

Art. 7 

La qualifica di Socio dà diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dalla “Compagnia”.
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio parere e il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti.
  • a partecipare all’elezione degli organi direttivi.

I Soci sono tenuti:

  • all’osservanza dello Statuto Sociale, dei Regolamenti della FITARCO e delle deliberazioni assunte dagli organi Sociali; 
  • al pagamento del contributo associativo; 
  • alla partecipazioni alle assemblee Sociali, salvo giustificati impedimenti; 
  • a partecipare a tutte le attività promosse, salvo giustificati impedimenti. 

Art. 8 

I Soci sono tenuti a versare il contributo associativo e le eventuali quote mensili stabilite di volta in volta dal Consiglio in funzione dei programmi d’attività. 

Tali quote devono essere determinate annualmente, per l’anno successivo, con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potranno mai essere restituite.

Le quote e i contributi associativi sono incedibili e non rivalutabili. 

In caso di recesso, il Socio deve darne comunicazione per iscritto al Presidente almeno tre mesi prima della scadenza dell’iscrizione alla “Compagnia”.

Art. 9 

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 10 

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio : 

  • che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti Sociali e FITARCO e delle deliberazioni adottate dagli organi della “Compagnia”.
  • che senza giustificato motivo si renda moroso del versamento del contributo annuale e delle quote mensili.
  • che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi della “Compagnia”.
  • che eserciti un atteggiamento non leale e rispettoso verso gli altri Soci e non educativo verso i Soci di minore età.
  • che, in qualunque modo, arrechi gravi danni, anche morali, alla “Compagnia”.

L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci.

Art. 11 

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera.

TITOLO IV

Fondo comune 

Art. 12 

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito da:

  • le quote sociali versate annualmente dai Soci.
  • erogazioni, contributi o liberalità, di Soci e non Soci, che pervenissero alla “Compagnia” per un migliore conseguimento degli scopi Sociali.
  • da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio Sociale

Art. 13 

L’esercizio Sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre d’ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea dei Soci. 

Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

TITOLO V

Organi della “Compagnia” 

Art 14 

Sono organi della “Compagnia”:

  1. l’Assemblea dei Soci.
  2. il Presidente.
  3. il Consiglio Direttivo.

Assemblee

Art. 15 

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera indirizzata ai Soci e avviso, da affiggersi nel locale della sede Sociale e dei luoghi d’allenamento almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo di svolgimento, la data e l’orario di prima e seconda convocazione.

Art. 16 

L’Assemblea ordinaria:

  1. approva il bilancio consuntivo.
  2. procede alla nomina degli Organi Sociali.
  3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione della “Compagnia” riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
  4. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio Sociale.

L’Assemblea, inoltre, si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei Soci.

In questi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 17 

L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento della “Compagnia” nominando i liquidatori.

Art. 18 

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto. 

In seconda convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto di voto i Soci maggiorenni.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento della “Compagnia” : per questo occorrerà il voto favorevole dei tre quinti dei Soci presenti.

Consiglio Direttivo

Art. 19 

Il Consiglio Direttivo è formato da n. 4 membri scelti fra i Soci iscritti da almeno un anno alla “Compagnia” e dal Presidente.

Sono ineleggibili e non possono far parte del Consiglio i Soci che ricoprono cariche politico-elettive, 

È fatto divieto per gli amministratori della società o associazione sportiva dilettantistica di ricoprire la medesima carica sociale nell’ambito di società e associazioni sportive affiliate alla FITARCO. 

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti. 

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza.

E’ fatto obbligo la partecipazione ai Consigli, salvo giustificati motivi: l’immotivata assenza per due riunioni consecutive, renderà automatica la sua decadenza dal Consiglio stesso.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza del componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della “Compagnia”.

Spetta pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

  • curare l’esecuzione delle delibere assembleari.
  • redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
  • compilare i regolamenti interni.
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività Sociale.
  • deliberare sulla costituzione e scioglimento delle varie attività sportive autonome.
  • deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei Soci.
  • nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori d’attività in cui si articola la vita della Società.
  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della “Compagnia”.

Art. 20 

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione del Consiglio stesso.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Presidente

Art. 21 

Il Presidente, eletto dall’Assemblea fra i Soci iscritti da almeno un anno alla “Compagnia” e che non ricoprano cariche politico-elettive, è il rappresentante legale della ‘”Associazione Sportiva Dilettantistica “COMPAGNIA ARCIERI DI TREVISO”. 

Esso:

  • resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.
  • presiede la seduta del Consiglio Direttivo.
  • dispone l’erogazione delle spese ordinarie, nei limiti fissati dal bilancio di previsione approvato dall’Assemblea dei Soci.
  • sovrintende all’esatta osservanza dello Statuto.
  • esegue ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei Soci.

Al Presidente, cui spetta in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione, può essere attribuito, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. 

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Nel caso di dimissioni, recesso o altro del Presidente, decade automaticamente il Consiglio Direttivo, e la rielezione degli Organi Sociali verrà esperita dall’Assemblea entro tre mesi.

TITOLO VI

Scioglimento della “Compagnia”

Art. 22 

Lo scioglimento della “Compagnia” può essere deliberato dall’Assemblea dei Soci con voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. 

In caso di scioglimento della “Compagnia”, sarà nominato un liquidatore scelto anche tra i non Soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività Sportiva, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n°662.

TITOLO VII

Norma finale

Art. 23 

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme e le direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FITARCO inoltre alle norme degli organismi Internazionali cui la FITARCO è affiliata, del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.